La legge Merlin non ha vietato la prostituzione. Ha abolito il sistema con cui lo Stato la regolava — licenze, registri, tariffe, visite obbligatorie — e ha reso reato ogni condotta di terzi che la sfrutti o la agevoli. In Italia prostituirsi non è reato. Organizzare, gestire, reclutare o favorire la prostituzione di un’altra persona sì.
È la legge 20 febbraio 1958, n. 75, in vigore dal 20 settembre 1958. È ancora in vigore oggi, quasi immutata, ed è stata confermata dalla Corte costituzionale nel 2019.
Come si chiama davvero la legge Merlin
Il titolo ufficiale è: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.
Vale la pena rileggerlo, perché contiene già tutta la legge. Due mosse, non una:
- Abolizione della regolamentazione — lo Stato smette di autorizzare, registrare e tassare.
- Lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui — diventa reato ciò che fanno i terzi, non ciò che fa la persona che si prostituisce.
Chi dice «la legge Merlin ha vietato la prostituzione» sta leggendo solo il titolo dei giornali dell’epoca. Il testo dice un’altra cosa. Il testo integrale e aggiornato è consultabile su Normattiva, la banca dati ufficiale dello Stato.
Cosa dice la legge Merlin, articolo per articolo
Gli articoli che contano nella pratica sono due.
Articolo 1: chiusura delle case
Vieta l’esercizio di case di prostituzione e ne ordina la chiusura. È l’articolo che alla mezzanotte del 20 settembre 1958 fece chiudere circa 560 case di tolleranza.
Articolo 3: i reati
È il cuore della legge, ed è l’articolo che continua a produrre processi oggi. Punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa chi, tra le altre condotte:
- ha la proprietà o l’amministrazione di una casa di prostituzione, o la gestisce;
- concede in locazione un immobile sapendo che vi si eserciterà la prostituzione;
- è titolare di un albergo o di un locale e vi tollera abitualmente la prostituzione;
- recluta una persona per farla prostituire;
- induce una persona a prostituirsi;
- sfrutta la prostituzione altrui, cioè ne trae un profitto;
- favorisce in qualsiasi modo la prostituzione altrui.
L’ultima voce è la più larga e la più discussa. Favorire non significa guadagnarci: significa rendere più facile. Accompagnare qualcuno in auto, mettere a disposizione una stanza, tenere un’agenda di appuntamenti possono ricadere nella fattispecie anche in assenza di qualsiasi profitto.
Articolo 4: quando la pena raddoppia
Elenca le aggravanti: fatto commesso ai danni di minori, con violenza, minaccia o inganno, da un familiare, da un pubblico ufficiale, ai danni di più persone. In quei casi le pene dell’articolo 3 sono raddoppiate.
Cosa è lecito e cosa no, in pratica
| Condotta | In Italia |
|---|---|
| Prostituirsi per scelta, da adulti | Non è reato |
| Pagare per una prestazione sessuale, da adulti | Non è reato |
| Affittare una stanza sapendo a cosa servirà | Reato (art. 3) |
| Gestire una casa o un locale in cui si esercita | Reato (art. 3) |
| Trarre profitto dalla prostituzione di un altro | Reato (art. 3) |
| Agevolarla, anche senza guadagno | Reato (art. 3) |
| Coinvolgere un minore di 18 anni | Reato, con pene molto più severe (codice penale) |
Una precisazione che genera confusione: la prostituzione su strada non è vietata dalla legge Merlin. Le multe che si leggono nella cronaca nascono da ordinanze comunali e da norme sulla circolazione o sul decoro urbano, che variano da città a città. Sono un piano diverso.
La legge Merlin è ancora in vigore?
Sì. È in vigore dal 20 settembre 1958 e non è mai stata abrogata. Le proposte di modifica si susseguono da decenni — l’ultima è del giugno 2025 — ma nessuna è mai arrivata all’approvazione.
Il tentativo più serio di scardinarla non è passato dal Parlamento ma dai tribunali, ed è arrivato fino alla Corte costituzionale.
La sentenza del 2019: perché la Consulta l’ha confermata
Nel 2018 la Corte d’appello di Bari, giudicando il caso Tarantini, sollevò una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 3.
Il ragionamento dei giudici baresi era questo: la prostituzione non è più un fenomeno unico. Accanto a quella imposta o dettata dal bisogno esiste una prostituzione scelta liberamente — la figura dell’escort. Se il bene protetto dalla legge non è la morale pubblica ma la libera autodeterminazione, allora reclutare o favorire una persona che ha scelto liberamente non danneggia nessuno. Anzi, la aiuta.
Con la sentenza n. 141 del 7 giugno 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata.
La motivazione, in sintesi: la libertà sessuale è un diritto, ma non si traduce nel diritto di terzi a organizzare la prostituzione altrui. La scelta di prostituirsi, anche quando è formalmente libera, resta condizionata da fattori economici e sociali che il diritto non può ignorare. Le norme dell’articolo 3 proteggono la dignità umana e le persone vulnerabili — e la distinzione fra scelta libera e scelta condizionata è troppo incerta per fondarci sopra un confine penale.
La sentenza aggiunge un punto che pesa sul dibattito attuale: cambiare questo assetto è compito del legislatore, non della Corte. Chi vuole riformare la legge Merlin deve farlo in Parlamento.
Il testo integrale è pubblico: sentenza n. 141/2019.
Le critiche alla legge, riportate per intero
Su questo sito le posizioni si riportano tutte, anche quando sono inconciliabili. Sulla legge Merlin le obiezioni ricorrenti sono tre.
La prima è di merito storico: nel 1958 la chiusura non fu accompagnata da alcun percorso di reinserimento, e una parte delle donne registrate finì in strada, in condizioni peggiori di prima.
La seconda riguarda l’articolo 3: il reato di favoreggiamento è formulato in modo così ampio che colpisce anche chi aiuta senza guadagnarci. Chi vive con una persona che si prostituisce, chi le affitta una stanza, chi la accompagna, rischia un processo. L’effetto pratico è spingere verso l’isolamento chi già è vulnerabile.
La terza è di sistema: l’Italia tassa un fenomeno che non riconosce. Le persone che si prostituiscono non hanno inquadramento professionale, tutele previdenziali né accesso a un sistema di protezione dedicato, ma il loro reddito è considerato imponibile.
A queste obiezioni si contrappone l’argomento originario di Lina Merlin, che la Corte costituzionale ha in sostanza fatto proprio nel 2019: uno Stato che autorizza, registra e tassa la prostituzione non ne è l’arbitro, ne diventa il beneficiario. È la ragione per cui l’abolizione fu chiesta da una senatrice socialista e non da un partito conservatore.
Domande frequenti
La legge Merlin è ancora in vigore nel 2026?
Sì. È in vigore dal 20 settembre 1958, non è mai stata abrogata e la Corte costituzionale l’ha confermata con la sentenza 141/2019.
Cosa dice esattamente la legge Merlin?
Abolisce la regolamentazione statale della prostituzione, ordina la chiusura delle case di tolleranza e punisce reclutamento, induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione altrui. Non punisce chi si prostituisce né chi paga.
Che pena prevede la legge Merlin?
L’articolo 3 prevede la reclusione da due a sei anni e una multa. Con le aggravanti dell’articolo 4 — minori, violenza, inganno, più persone offese — le pene sono raddoppiate.
Chi ha fatto la legge Merlin e di che partito era?
Lina Merlin, senatrice del Partito Socialista Italiano e prima donna eletta al Senato della Repubblica. Presentò il disegno di legge nell’agosto 1948; fu approvato dieci anni dopo.
Come si pronuncia «Merlin»?
All’italiana, con l’accento sulla seconda sillaba: Merlìn. È un cognome veneto — la senatrice era nata a Pozzonovo, in provincia di Padova — non un nome francese né inglese.
La prostituzione su strada è vietata dalla legge Merlin?
No. Le sanzioni che si applicano su strada derivano da ordinanze comunali e da norme locali su circolazione e decoro urbano, non dalla legge del 1958. Per questo variano da città a città.
Le fonti di questa pagina
- Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — testo vigente su Normattiva.
- Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 7 giugno 2019.
- Sandro Bellassai, La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia degli anni Cinquanta, Carocci, Roma 2006.
- Lina Merlin, Carla Barberis (a cura di), Lettere dalle case chiuse, Edizioni Avanti!, Milano 1955.
Altre letture nella bibliografia del sito. Se trovi un errore, segnalacelo.
