Tratta e prostituzione non sono la stessa cosa, e confonderle è il modo più rapido per non capire né l’una né l’altra. La prostituzione è una prestazione sessuale a pagamento. La tratta è un reato: reclutare, trasportare o trattenere una persona con violenza, inganno o abuso di una condizione di vulnerabilità, per sfruttarla.
Una persona può prostituirsi senza essere vittima di tratta. Una vittima di tratta può essere sfruttata in agricoltura, nell’edilizia o in casa, senza alcun rapporto con la prostituzione. La sovrapposizione esiste, ma è una parte del quadro — e in Italia, oggi, non è nemmeno la più grande.
Cos’è la tratta, secondo il diritto
La definizione internazionale è quella del Protocollo di Palermo del 2000, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Poggia su tre elementi che devono coesistere.
- Una condotta — reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere una persona.
- Un mezzo — violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità.
- Uno scopo — lo sfruttamento.
C’è un punto che cade sempre nelle discussioni pubbliche: il consenso della vittima è irrilevante quando è stato ottenuto con uno di quei mezzi. Chi accetta di partire sapendo che andrà a prostituirsi, ma viene ingannata sulle condizioni, sul debito o sulla libertà di andarsene, è vittima di tratta a tutti gli effetti.
Nel codice penale italiano la materia sta in due articoli: l’articolo 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù) e l’articolo 601 (tratta di persone). Le pene arrivano a vent’anni di reclusione.
Cosa è cambiato nel 2026
Il quadro italiano è stato riscritto pochi mesi fa, e la modifica riguarda direttamente il rapporto fra tratta e prostituzione.
Il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio ed entrato in vigore il 16 luglio 2026, recepisce la direttiva europea 2024/1712. Fa due cose.
Primo: allarga la nozione di sfruttamento negli articoli 600 e 601. Vi rientrano ora esplicitamente la realizzazione di immagini e video di natura sessuale, la maternità surrogata, il matrimonio forzato e l’adozione illegale.
Secondo, ed è la novità che cambia le cose: introduce una nuova fattispecie che punisce chi si avvale delle prestazioni di una persona sapendo che è vittima di tratta o di riduzione in schiavitù. La pena è la reclusione fino a tre anni e una multa.
Va letta con attenzione, perché tocca un punto che in Italia era scoperto. Pagare per una prestazione sessuale, fra adulti, non è reato e continua a non esserlo. Ma dal luglio 2026 il cliente che sa di avere davanti una vittima di tratta commette un reato.
Non è il modello nordico, che punisce l’acquisto in quanto tale. È una via intermedia: il confine non è l’atto di pagare, ma la consapevolezza di approfittare di una persona ridotta in condizione di sfruttamento.
Il modello italiano di protezione: l’articolo 18
Su un punto l’Italia è considerata all’avanguardia in Europa, e vale la pena saperlo perché fa da contrappeso a tutto il resto.
L’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 286/1998) consente di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione sociale alla persona straniera che si trovi in situazione di violenza o grave sfruttamento. La particolarità è che esistono due strade:
- il percorso giudiziario, che passa dalla denuncia o comunque da un procedimento penale;
- il percorso sociale, che non richiede alcuna denuncia e si attiva aderendo a un programma di assistenza e integrazione.
La seconda strada è quella che distingue il sistema italiano. La logica è che una persona sotto ricatto non denuncia: ha paura di ritorsioni sulla famiglia rimasta nel Paese d’origine, e spesso teme più la polizia dei trafficanti. Legare la protezione alla denuncia significa proteggere solo chi ha già smesso di avere paura — cioè quasi nessuno.
I numeri veri del fenomeno in Italia
Il sistema antitratta italiano raccoglie dati attraverso il Numero Verde nazionale e la piattaforma SIRIT. Sono i dati più affidabili disponibili, con un limite dichiarato: misurano chi entra in contatto con il sistema, non l’intero fenomeno.
Dalla relazione annuale relativa al 2025 emerge un quadro che smentisce la rappresentazione corrente.
| Indicatore | Dato 2025 |
|---|---|
| Chiamate al Numero Verde | 4.245, di cui 1.540 pertinenti (+17% sul 2024) |
| Persone prese in carico | 845 (+1,8% sul 2024) |
| Segnalazioni per grave sfruttamento lavorativo | 69,8% |
| Segnalazioni per sfruttamento sessuale | 27,2% |
| Uomini fra le persone valutate | 52,5% |
| Donne | 44,5% |
| Persone transessuali | 3% |
| Nazionalità più frequenti | Nigeria, Bangladesh, Marocco, Tunisia, Costa d’Avorio |
Due letture, che meritano entrambe di essere dette.
La tratta in Italia oggi è soprattutto sfruttamento lavorativo, non sessuale. E per la prima volta gli uomini superano le donne fra le persone valutate dal sistema. L’immagine della vittima di tratta come giovane donna sulla strada è ferma a vent’anni fa: il baricentro si è spostato nei campi, nei cantieri e nella logistica.
Allo stesso tempo, questi numeri vanno letti per quello che sono: fotografano il sistema di protezione, non il fenomeno. Lo sfruttamento sessuale è più nascosto, e chi lo subisce ha meno probabilità di arrivare a un numero verde. Una diminuzione nelle statistiche non è necessariamente una diminuzione nella realtà.
Perché la distinzione conta anche nel dibattito politico
Perché entrambi gli schieramenti la usano, e in direzioni opposte.
Chi propone di regolamentare sostiene che un sistema alla luce del sole rende visibile lo sfruttamento e più difficile nasconderlo. Chi propone di punire il cliente sostiene che la domanda alimenta la tratta, e che ridurla riduce il mercato.
Entrambe le tesi sono plausibili e nessuna delle due è dimostrata dai dati disponibili. Quello che si può dire con certezza è più modesto ma più utile: i Paesi che hanno legalizzato non hanno eliminato la tratta, e i Paesi che hanno criminalizzato l’acquisto nemmeno. Il fattore che nelle valutazioni internazionali incide di più non è il modello scelto, ma quanto viene investito in ispezioni, protezione delle vittime e alternative concrete.
Se sospetti una situazione di tratta
Il Numero Verde nazionale antitratta è 800 290 290. È gratuito, anonimo e attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, tutti i giorni dell’anno. Risponde anche in lingue diverse dall’italiano e orienta ai servizi del territorio.
Si può chiamare anche solo per un dubbio, e anche da parte di chi osserva una situazione senza esserne coinvolto.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra tratta e prostituzione?
La prostituzione è una prestazione sessuale a pagamento e in Italia non è reato. La tratta è un reato che consiste nel reclutare, trasportare o trattenere una persona con violenza, inganno o abuso di vulnerabilità allo scopo di sfruttarla. Sono piani diversi che possono intrecciarsi, ma non coincidono.
La tratta riguarda solo lo sfruttamento sessuale?
No. Nei dati italiani del 2025 il grave sfruttamento lavorativo rappresenta la quota nettamente maggiore delle segnalazioni pertinenti. La tratta riguarda anche accattonaggio forzato, matrimoni forzati, attività illecite e prelievo di organi.
Se una persona era consenziente, è ancora tratta?
Sì, se il consenso è stato ottenuto con inganno, minaccia o approfittando di una condizione di vulnerabilità. Il Protocollo di Palermo lo dice espressamente: in quel caso il consenso è irrilevante.
In Italia il cliente commette reato?
Pagare una prestazione sessuale fra adulti non è reato. Dal 16 luglio 2026, però, chi si avvale delle prestazioni di una persona sapendo che è vittima di tratta o riduzione in schiavitù commette un reato punito con la reclusione fino a tre anni. È reato in ogni caso pagare una persona minorenne.
Una vittima di tratta deve denunciare per essere protetta?
No. L’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione prevede un percorso sociale che non richiede denuncia: basta aderire a un programma di assistenza e integrazione. È una delle caratteristiche più apprezzate del sistema italiano.
Le fonti di questa pagina
- Decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 — in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026, in vigore dal 16 luglio 2026. Testo su Normattiva.
- Articoli 600 e 601 del codice penale.
- Articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione).
- Protocollo addizionale della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, Palermo 2000.
- Numero Verde Antitratta, Dipartimento per le Pari Opportunità — relazione annuale 2025 e dati del sistema SIRIT.
- Osservatorio Interventi Tratta, per i dati sulle prese in carico.
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