La prostituzione in Italia è legale? La risposta esatta

In Italia prostituirsi non è reato, e non lo è nemmeno pagare. È reato tutto ciò che sta intorno: gestire un locale, affittare una stanza allo scopo, reclutare, trarne profitto o anche solo agevolare la prostituzione di un’altra persona.

La risposta corretta alla domanda «è legale o illegale?» quindi non è né sì né no: l’attività individuale è lecita, ogni forma organizzata è vietata. È un assetto che nessun altro Paese europeo ha, e regge dal 1958.

Sotto trovi il quadro completo, condotta per condotta, con le norme e le sentenze che lo determinano.


Cosa è lecito e cosa è reato: la tabella

CondottaIn ItaliaNorma
Prostituirsi, da adulti e per sceltaNon è reato—
Pagare una prestazione sessuale a un adultoNon è reato—
Pagare sapendo che la persona è vittima di trattaReato dal 16 luglio 2026d.lgs. 115/2026
Pagare una persona fra i 14 e i 18 anniReato: 1-6 anni e multaart. 600-bis c.p.
Gestire o amministrare una casa di prostituzioneReato: 2-6 anni e multaart. 3 legge Merlin
Affittare un immobile sapendo a cosa serviràReatoart. 3 legge Merlin
Tollerare abitualmente la prostituzione nel proprio localeReatoart. 3 legge Merlin
Reclutare o indurre qualcuno a prostituirsiReatoart. 3 legge Merlin
Trarre profitto dalla prostituzione altruiReatoart. 3 legge Merlin
Agevolarla in qualsiasi modo, anche senza guadagnoReatoart. 3 legge Merlin
Costringere qualcuno con violenza, inganno o abusoReato grave: fino a 20 anniartt. 600-601 c.p.

La linea che divide le due colonne è netta ed è sempre la stessa: conta se c’è un terzo. Finché la persona agisce da sola, per sé, il diritto penale non entra. Appena qualcun altro organizza, ospita, procura o guadagna, si entra nell’articolo 3 della legge Merlin.

Perché la risposta sta a metà

Perché nel 1958 l’Italia non ha vietato la prostituzione: ha smesso di regolarla.

Fino ad allora esisteva un sistema di Stato — licenze, registri di polizia, tariffe fissate dall’autorità, visite mediche obbligatorie — che governava le case chiuse. La legge Merlin lo ha abolito. Il titolo ufficiale lo dice: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Da quel momento l’Italia si trova in una posizione particolare: non vieta e non disciplina. Non c’è un reato di prostituzione, ma non c’è nemmeno un inquadramento professionale, un contratto, una tutela previdenziale o un sistema sanitario dedicato.

È l’origine di tutta la confusione. Chi cerca un sì o un no non lo trova, perché la legge italiana ha risposto a una domanda diversa da quella che si fa oggi.

Il cliente commette reato?

Da sempre la risposta era no, e resta no nella maggior parte dei casi. Ma dal 2026 ci sono due eccezioni che vanno conosciute.

Regola generale. Pagare una prestazione sessuale fra persone adulte e consenzienti non costituisce reato in Italia. Non lo è mai stato, nemmeno prima del 1958. È la differenza principale con il modello nordico adottato da Svezia, Francia e Irlanda, dove invece il cliente è punibile.

Prima eccezione: la persona è minorenne. L’articolo 600-bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa chi compie atti sessuali con una persona fra i quattordici e i diciotto anni in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessa. Vale per qualsiasi cliente, a prescindere dalla differenza di età. Sotto i quattordici anni si applicano le norme, più severe, sulla violenza sessuale.

Seconda eccezione, nuova: la persona è vittima di tratta. Dal 16 luglio 2026, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 115/2026, chi si avvale delle prestazioni di una persona sapendo che è vittima di tratta o di riduzione in schiavitù commette reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa.

È una novità di rilievo, perché per la prima volta il diritto italiano tocca la posizione del cliente. Non punisce l’atto di pagare: punisce l’approfittare consapevolmente di una persona ridotta in condizione di sfruttamento. La differenza con la tratta e la prostituzione volontaria resta quindi decisiva.

E le multe che si leggono sui giornali?

Qui c’è il fraintendimento più diffuso, ed è utile chiarirlo perché riguarda molte città italiane.

Le sanzioni che si vedono nella cronaca non nascono dalla legge Merlin. Nascono da ordinanze comunali emanate dai sindaci, che si appoggiano a norme su sicurezza urbana, decoro o circolazione stradale. Per questo variano da città a città e cambiano nel tempo.

Ma quelle ordinanze hanno un limite, e la Corte di cassazione lo ha fissato con chiarezza. Nel caso di un automobilista sanzionato dal Comune di Brescia in base a un’ordinanza del sindaco, la Cassazione ha annullato la multa con l’ordinanza n. 4927 del 2022, sulla base di un principio semplice: la prostituzione è un’attività lecita, e il potere di un sindaco non può spingersi fino a vietarla. Solo una legge dello Stato potrebbe farlo.

Restano legittime le sanzioni che colpiscono condotte diverse e concrete — un intralcio effettivo alla circolazione, atti osceni in luogo pubblico — ma non il divieto in quanto tale.

Se non è reato, si pagano le tasse?

Sì. È il punto che sorprende di più, e non dipende da nessuna riforma recente.

Nel diritto tributario l’imponibilità segue la rilevanza economica del reddito, non la sua qualificazione amministrativa o morale. La giurisprudenza ha applicato più volte questo principio ai redditi da prostituzione.

Lo Stato, del resto, il fenomeno lo misura: l’Istat lo include nei conti nazionali, come impongono i regolamenti europei, insieme a droga e contrabbando di tabacchi. Nel 2023 i servizi di prostituzione risultano per 4,1 miliardi di euro di valore aggiunto e 4,8 miliardi di consumi finali delle famiglie.

Va invece chiarito un equivoco recente: il codice ATECO 96.99.92 non ha legalizzato nulla. È una voce di classificazione statistica europea, e l’Istat ha precisato che l’applicazione nazionale riguarda solo attività legali come le agenzie matrimoniali.

La Corte costituzionale ha confermato tutto nel 2019

Il tentativo più serio di cambiare questo assetto non è passato dal Parlamento ma dai tribunali.

Nel 2018 la Corte d’appello di Bari sollevò una questione di legittimità sull’articolo 3 della legge Merlin: se esiste una prostituzione scelta liberamente — l’escort — perché punire chi la recluta o la agevola?

Con la sentenza n. 141 del 7 giugno 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. La libertà sessuale è un diritto, ma non genera un diritto di terzi a organizzare la prostituzione altrui; e la distinzione fra scelta libera e scelta condizionata dal bisogno è troppo incerta per fondarci sopra un confine penale.

La sentenza aggiunge il punto che conta di più oggi: cambiare questo sistema spetta al legislatore. Chi vuole riformare la legge Merlin deve farlo in Parlamento.

Può cambiare?

Le proposte si susseguono da decenni e nessuna è mai arrivata al voto. L’ultima è il disegno di legge n. 1523, presentato in Senato il 5 giugno 2025, che prevede l’abrogazione della legge Merlin, luoghi autorizzati, obbligo di partita IVA e controlli sanitari.

Le strade praticate altrove sono tre, e nessuna somiglia all’attuale sistema italiano: regolamentare come la Germania, decriminalizzare e applicare il diritto del lavoro come il Belgio, oppure punire il cliente come la Svezia.

Fino ad allora vale quanto scritto qui sopra: l’attività individuale è lecita, ogni forma organizzata è reato.


Domande frequenti

La prostituzione in Italia è legale o illegale?

Nessuna delle due in senso pieno. Prostituirsi non è reato e non lo è pagare, fra adulti consenzienti. È reato ogni forma organizzata da terzi: gestire locali, affittare immobili allo scopo, reclutare, sfruttare o favorire la prostituzione altrui.

La prostituzione è un reato in Italia?

No. Non esiste nel codice penale italiano un reato di prostituzione per la persona adulta che la esercita. I reati riguardano le condotte di terzi previste dall’articolo 3 della legge 75/1958.

Il cliente rischia qualcosa?

Fra adulti, di norma no. Rischia però se la persona ha fra i quattordici e i diciotto anni (reclusione da uno a sei anni) e, dal 16 luglio 2026, se sa che è vittima di tratta o riduzione in schiavitù (reclusione fino a tre anni).

Le case chiuse sono legali in Italia?

No. Sono chiuse dal 20 settembre 1958 e gestirne una è reato punito con la reclusione da due a sei anni. Riaprirle richiederebbe una legge del Parlamento.

Un Comune può vietare la prostituzione con un’ordinanza?

No. La Corte di cassazione, con l’ordinanza 4927/2022, ha stabilito che il potere del sindaco non può spingersi fino a vietare un’attività lecita: solo una legge dello Stato potrebbe farlo. Restano sanzionabili condotte concrete diverse, come l’intralcio effettivo alla circolazione.

Chi si prostituisce deve pagare le tasse?

Sì. Il reddito è imponibile perché nel diritto tributario l’imponibilità segue la rilevanza economica, non la disciplina amministrativa dell’attività. Lo Stato misura il fenomeno anche nei conti nazionali.

Esiste una legge che rende la prostituzione legale in Italia?

Non serve: non essendo prevista come reato, l’attività individuale è già lecita. Manca invece una legge che la disciplini, e questo è il vuoto da cui nascono tutte le proposte di riforma.


Le fonti di questa pagina

  • Legge 20 febbraio 1958, n. 75 — testo vigente su Normattiva.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 7 giugno 2019.
  • Corte di cassazione, ordinanza n. 4927 del 2022, sui limiti delle ordinanze comunali.
  • Articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile); articoli 600 e 601 (schiavitù e tratta).
  • Decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, in vigore dal 16 luglio 2026, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712.
  • Istat, L’economia non osservata nei conti nazionali — anno 2023.
  • Senato della Repubblica, disegno di legge n. 1523, presentato il 5 giugno 2025.

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